Il lavoro sportivo è stato riformato totalmente a seguito di un Decreto Legislativo del 2021 (il numero 36) entrata in vigore a far data dal 1 luglio 2023.
Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 chi effettua prestazioni di lavoro sportivo in una ASD o SSD a RL lo puo' fare o con un contratto di lavoro autonomo oppure con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Quest'ultimo noto anche come CO.CO.CO., collaborazione coordinata e continuativa.
In tutti i casi il decreto citato riconosce vantaggi sia dal punto di vista della tassazione dei compensi, sia dal punto di vista dei contributi previdenziali.
Partiamo dal lavoro autonomo. Chi è che svolge lavoro autonomo?
Si tratta di un libero professionista con partita IVA ,che firma il contratto, in forma scritta, con la ASD o SSD.
In questo caso, terminato il servizio, o anche periodicamente, se il servizio è continuativo e non frazionato nel tempo, in accordo con il datore di lavoro, il lavoratore emette parcella.
Cosa accade poi con la tassazione dei compensi?
Sino a 15.000 euro annui non vige prelievo mentre per il compenso eccedente viene applicato il regime fiscale scelto dal professionista: o il forfettario con un'aliquota o del 5% o del 15%, su un importo dei compensi ridotti di una certa % a seconda del codice ATECOFIN dell'attivita denunciata in occasione della apertura della partita IVA (di solito il 22%).
Si pagano quindi le "tasse" sul 78% del proprio fatturato incassato entro l'anno, defalcati, però, anche i contributi previdenziali INPS pagati l'anno prima....
Un po' complicato forse...ed è per questo che è consigliabile affidarsi ad un professionista, meglio se commercialista specializzato iscritto all'Ordine.
A livello previdenziale i contributi scattano sopra i 5000 euro annui di compensi e sono pari al 27% circa o al 24% circa , se si è iscritti ad altre forme obbligatorie (ogni anno possono subire variazioni).
Li versa il professionista in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, tra giugno e novembre di ogni anno.
Sino al 2027 una agevolazione taglia i contributi, calcolandone la metà rispetto all'ordinario.
Il professionista puo', se vuole, aggiungere un 4% al compenso pattuito con la ASD o SSD, a titolo di rivalsa; ciò avviene quando redige ed invia la parcella in formato elettronico: un contributo al proprio versamento INPS che, però, fa reddito in d8ichiarazione, come se fosse un vero e proprio compenso.
Il professionista non ha obbligo di iscrizione all'INAIL per i premi assicurativi a copertura degli infortuni sul lavoro.
Se si è liberi professionisti non è detto che, a meno che la federazione sportiva o l'ente di poromozione sportiva o disciplina associata della ASD/SSD di appartenenza non stabilisca diversamente con regolamento obbligatorio interno, si debba far parte come tecnico/istruttore (ad esempio) della stessa federazione o ente o disciplina associata del datore di lavoro.
In questo tipo di rapporto si è liberi professionisti a tutti gli effetti.
Il lavoro parasubordinato (COOOCO) e quello subordinato hanno differenti discipline rispetto al lavoro autonomo.
Il lavoratore è gerarchicamente coordinato (COCOCO) o disciplinato interamente (dipendente) dal datore di lavoro.
Le COCOCO si possono applicare sino a 24 ore a settimana di impiego del lavoratore sportvo e tutto il rapporto è regolato all'interno del disciplinare tecnico della federazione o ente di appartenenza: bisogna avere insomma quel cartellino tecnico come istruttori.
Le agevolazioni sono simili: i contributi previdenziali scattano sopra i 5.000 euro annui di compensi, hanno le stesse aliquote descritte sopra ma li deve versare la ASD o SSD tramite i modelli F24, mettendone a carico del lavoratore solo un terzo.
La tassazione fiscale è la stessa di quella indicata per gli autonomi, ovvero esenzione sino a 15.000 euro annui di compensi.
Non devono essere iscritti all'INAIL.
Il riferimento contrattuale (e la paga oraria soprattutto) per queste due tipologie di lavoro sportivo e quello dei contratti collettivi nazionali.
Devono invece essere iscritti all'INAIL le COCOCO di carattere amministrativo ghestionale (ad esempio addetti alla prima nota contabile, agli incassi delle quote associative o dei contributi) con un terzo a carico del collaboratore.
Queste COCOCO non si considerano piu lavoro sportivo e sono soggette a maggiore burocrazia (tra cui busta paga qualsiasi sia il compenso) rispetto a quelle sportive, ma le agevolazioni fiscali e contributie solo le stesse.
Infine attenzione all'obbligo del certificato del Tribunale "anti pedofilia" se il lavoratore sportivo opera in modalita diretta e regolare con soggetti minorenni è obbligatorio in qualsiasi caso.
Le ASD e le SSD sono diventate a tutti gli effetti datori di lavoro e anche le cause di lavoro sono a tutti gli effetti regolate dalla normativa giuslavoristica tradizionale.
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