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APS, ODV, Enti del Terzo Settore: i limiti alle tariffe ed il mantenimento della qualifica di ente non commerciale




La basilare gratuità delle prestazioni

Lo spirito con cui nasce la riforma del Terzo Settore è impregnato del concetto di gratuità delle prestazioni che un tipico ente del Terzo Settore, non impresa, dovrebbe fornire.

Le fonti di finanziamento di tali enti, proprio perchè dotati del “bollino” di qualità di iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrebbero sorgere da finanziamenti pubblici e privati, donazioni, elargizioni.

Tuttavia quasi mai queste fonti si rendono sufficienti a coprire costi e spese.

Una APS (Associazione di Promozione Sociale) ma anche una ODV (Organizzazione Di Volontariato) spesso devono chiedere contributi specifici a titolo di rimborso delle spese sostenute sia per la cessione di beni che per la prestazione di servizi che non sono considerati “commerciali” ovvero delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017), incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche.

Per gli ETS diversi il caso ricorre anche piu' spesso, avendo di sicuro meno accesso a bandi, contributi a fondo perduto e a convenzioni con enti pubblici, rispetto ad una APS od ODV..


Ci sono dei limiti alla fissazione delle tariffe?

Certamente si.

Il Codice del Terzo Settore impone che i contributi specifici chiesti ai soci e ai loro famigliari o conviventi siano strettamente legati ai costi/uscite effettivi di produzione o acquisto del bene o servizio fornito.

Attenzione, stiamo parlando di operazioni rientranti nell'ambito dell'attività istituzionale, l'attività di interesse generale tipica!

Nell'ambito delle attività “diverse”, anche di natura commerciale, che devono comunque rimanere secondarie e marginali, il nostro ente sarà libero di operare le tariffe che vuole operando una sorta di tassazione, ancorchè forfetizzata, sui margini di guadagno ma dovrà pur tenere presente i limiti generali di svolgimento previsti per queste attività diverse, sotto descritti.


Cosa sono i costi effettivi?

In assenza di specifiche normative in tal senso la dottrina (Ordine Commercialisti) si è espressa per la considerazione del costo pieno ovvero il costo che include sia le uscite/costi di diretta imputazione che quelle di indiretta imputazione come le spese generali, finanziarie e di natura tributaria dell'ente.

Queste spese indirette a volte di notevole difficoltà di imputazione.

Quale criterio oggettivo uso infatti per ripartirle?


Criterio finanziario o economico?

Ma sia le entrate/ricavi legate ai contributi specifici richiesti che i costi/uscite che criterio seguono: quello della materiale uscita dalle casse sociali nel periodo di riferimento o quello economico-patrimoniale?

Se il nostro ente ha entrate inferiori ai 220.000 euro per periodo ritengo che debba seguire solo il criterio finanziario, viceversa interviene il criterio economico-patrimoniale che richiede competenze tecniche di un contabile adeguatamente preparato.


Come faccio a controllare il rispetto dei limiti per le attività istituzionali?

In questo caso la norma è chiara: le entrate derivanti dai contributi dei partecipanti, finanziamenti pubblici e privati (entrate dalle attività di interesse generale) non possono superare il 6% dei costi effettivi sempre relativi a tali attività.

Se supero il limite per tre anni consecutivi divento ente commerciale con stravolgimento contabile ed amministrativo a partire dal periodo successivo allo “scoccare” del superamento del terzo anno consecutivo..


Un soggetto favorito: le APS

Gli articoli 85 e 86 del Codice del Terzo settore riservano alle APS ambiti di attività che non sono comunque considerate commerciali e che quindi forniscono sia notevoli risparmi di costi tributari sia il fatto che non partecipano al calcolo del superamento del limite sopra descritto per il permanere della natura dell'ente, commerciale o non commerciale.

Si tratta di:

  1. attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m);

  2. cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;

  3. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

  4. somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici


Quali sono i limiti per le attività diverse, ad esempio di natura commerciale?

    L'elemento da cui partire è il bilancio o rendiconto di esercizio.

    Il limite da rispettare in ciascun anno sarà uno dei seguenti:

    1. i ricavi relativi alle attività diverse non dovranno essere superiori al 30 per cento delle entrate complessive dell’ente;

    2. i relativi ricavi da attivita' diverse non siano superiori al 66 per cento dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

    Nel calcolo dei costi complessivi devo tenere in considerazione anche alcuni costi figurativi ma non devono essere considerati i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del terzo settore presso enti terzi mentre tra le entrate sono escluse dal computo delle attivita' diverse quelle derivanti da attività di sponsorizzazione.

    Il criterio scelto per il non sforamento dei limiti deve essere definito dall’organo di amministrazione in sede di relazione al bilancio e mantenuto costante per due esercizi consecutivi se nel primo esercizio dei due si e' sforato.

    In caso di superamento occorre informare entro 30 giorni il RUNTS ma nell’esercizio successivo si puo' rimediare, applicando il criterio massimo di calcolo, ovvero il rapporto deve essere inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

    In tal caso quindi non mi traformo in ente di natura commerciale.


    I costi figurativi

    I costi figurativi da considerare sono:

    1. i costi relativi all'impiego di volontari abituali iscritti nel registro dei volontari determinati in base al calcolo delle ore di attività prestate, della retribuzione oraria lorda prevista dai corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

    2. le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi, misurate sulla base del loro “valore normale”;

    3. la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il loro effettivo costo di acquisto.


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