Le società a responsabilità limitata (SRL) possono essere costituite da un unico socio, possessore dell'intero capitale sociale.
Ha un senso la costituzione di una società di questo tipo, la cui responsabilità del socio è limitata al capitale conferito, se il socio assume la figura di socio di capitale attribuendo l'amministrazione a uno o più soggetti diversi.
Nel contesto delle micro imprese si assiste spesso alla gestione diretta come amministratore dell'unico socio: l'amministratore svolge un ruolo delicato e foriero di rischi di diversa natura, pertanto può essere chiamato in causa con azioni di responsabilità che non tutelano, quindi, il patrimonio personale del socio unico.
I rapporti tra la società e il socio unico
Qualsiasi tipo di rapporto (lavorativo, patrimoniale, contrattuale, ecc…) è bene che venga reso formale con atti aventi forma scritta.
La forma scritta è fondamentale in un'ottica di opposizione a terzi e verso i creditori sociali.
L'articolo di riferimento è il 2478 Codice Civile.
Questi atti devono preferibilmente essere trascritti nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione: in caso di amministratore unico tale libro non è obbligatorio anche se a volte, ad esempio, in occasione di revisione di cooperative mi è capitato che sia stato chiesto dal revisore ministeriale.
Se la forma scritta non fosse rispettata non è da escludere una responsabilità piena e solidale tra il socio unico e l'amministrazione societaria.
In generale vige la libertà di tenere qualsiasi tipo di rapporto: si tratta di due soggetti giuridicamente distinti.
Vi sono, comunque, delle eccezioni.
In primis, la società non può concedere prestiti o garanzie finalizzate all'acquisto di quote proprie: in particolare la società non può concedere fidejussioni a favore del socio acquirente di quote e non può accollarsi i pagamenti di coloro che hanno acquistato proprie quote.
Acquisto i beni o crediti del socio
Per i primi due anni dall'iscrizione della società al Registro delle Imprese l'acquisto di beni o crediti dal socio unico deve avvenire a condizioni normali nell'ambito di operazioni di mercato e se il corrispettivo è pari ad almeno un decimo del capitale sociale occorre richiedere una perizia giurata (articolo 2465 Codice Civile).
Se non fosse stata rispettata la norma o gli amministratori avessero fatto valutazioni nel merito differenti dai valori di mercato rischiano, assieme al socio unico, di rispondere illimitatamente per i danni provocati a terzi, ai creditori sociali e al fisco, con il proprio patrimonio.
Crediti del socio unico verso la società
Attenzione che se il socio unico finanzia la società con un prestito e vuole indietro i propri denari deve rispettare la priorità di soddisfazione dei creditori sociali.
Se la società dovesse fallire, la restituzione del finanziamento avvenuta entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento deve essere reintegrata dal socio (revocatoria).
Da quanto scritto sopra emerge, quindi, la necessità di un'attenzione massima nei rapporti tra socio unico e società, sin dalle fasi iniziali di progettazione della struttura giuridica d'impresa.
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