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I soci lavoratori e i soci volontari nelle cooperative sociali

 

Le cooperative sociali costituiscono una delle forme giuridiche mediante cui viene svolta l'impresa sociale e fanno parte del cosiddetto Terzo Settore.

La normativa che le regola deve, quindi, fondersi o integrarsi con quella che disciplina gli Enti del Terzo Settore (ETS) e in particolare l'Impresa Sociale.


Le categorie di soci nelle cooperative sociali

Nelle cooperative, in generale, sono due le categorie di soci: quelli interessati al rapporto o scambio mutualistico cui è mirata l'attività (soci cooperatori) e quelli interessati ad investire nel capitale della coop per ragioni di mero interesse finanziario (soci finanziatori).

Per entrambi vigono limiti connessi alla figura di socio: per i cooperatori vi sono divieti di ricevere utili o quote delle riserve di patrimonio netto sia durante la vita della cooperativa che in occasione dello scioglimento della stessa, per i finanziatori vigono limiti in sede di potere di voto e di scelte “politiche” all'interno della società, come nel caso di scelta degli amministratori.

Per le cooperative sociali esistono due figure di soci particolari: i soci lavoratori e i soci volontari.


I soci lavoratori

Ai fini previdenziali, assistenziali e di tutela infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro questi soci hanno le stesse tutele dei lavoratori subordinati cui sono assimilati.

I soci lavoratori possono essere di tipo ordinario quando traggono un'utilità economica dalla loro prestazione lavorativa oltre che contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico per cui la cooperativa è sorta oppure di tipo “svantaggiato”.

I lavoratori svantaggiati operano nelle cooperative di tipo “B”, i cui settori sono diversi da quelli socio sanitari od educativi, riservati alle cooperative di tipo “A”.

Per assumere la qualifica di “lavoratore svantaggiato” occorre rientrare in determinate categorie di soggetti per cui è prevista una tutela sociale la cui elencazione è contenuta in una legge del 1991 e in ulteriori decreti e atti della Pubblica Amministrazione.

La retribuzione e la disciplina normativa dei soci lavoratori, cosi come previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n.112 del 2017 che ha disciplinato l'impresa sociale, deve essere comunque ancorato alle pattuizioni dei contratti collettivi nazionali.


I soci volontari

Questa figura di socio costituisce la peculiarità delle cooperative sociali nell'ambito imprenditoriale tradizionale e una delle figure su cui si basa il Terzo Settore in Italia.

Il socio volontario offre la propria prestazione lavorativa in forma gratuita, in quanto spinto da fini solidaristici e di sensibilità sociale: ad esso può essere riconosciuto solo ed esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse della cooperativa, regolarmente documentate e secondo quanto stabilito dalla cooperativa nei propri regolamenti interni.

E' escluso, quindi, un rimborso a forfait ed è esclusa anche la remunerazione dell'eventuale capitale investito.

Questa figura di socio deve, comunque, essere prevista nello statuto della cooperativa.

A livello di tutela lavorativa occorre in ogni caso garantire l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di solito calcolata su retribuzioni convenzionali) nonché l'assicurazione RCT.

Con la riforma del Terzo Settore e la nuova disciplina dell'impresa sociale non basta che i soci volontari siano iscritti in apposita sezione del libro soci: occorre tenere e redigere un apposito registro dei volontari.

Il loro numero non può eccedere quello dei soci lavoratori, ma i volontari possono essere eletti negli organi sociali e hanno diritto di voto.

In definitiva, il loro impiego deve costituire misura complementare e non sostitutiva dei soci lavoratori: questo soprattutto nei casi di partecipazione delle cooperative di tipo “A” (servizi socio sanitari od educativi) a bandi pubblici, convenzioni o gare di appalto pubbliche.

Le modalità di organizzazione dei volontari, il loro numero, la loro efficienza, il loro impatto sulla vita della cooperativa e quello sociale sono tutti elementi che devono essere ben evidenziati nell'ormai obbligatorio bilancio sociale.

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