Nel 2002, con la legge numero 289, viene introdotta in Italia una rilevante novità nell'ambito delle forme giuridiche con cui è possibile svolgere l’attività sportiva dilettantistica.
Accanto alla storica forma dell'associazione, l'articolo 90 di quella legge delinea la forma della società di capitali, anche cooperativa.
In realtà, il nuovo soggetto (società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, acronimo SSD a SRL) ha caratteristiche ibride rispetto al diritto vigente: mantiene la natura di impresa commerciale dal punto di vista tributario, ma deve perseguire un fine non di lucro ovvero lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica, a rilevante impatto sociale e con agevolazioni rilevanti in ambito tributario, sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
La scelta di optare per la SSD piuttosto che all'associazione attiene alla necessità di effettuare rilevanti investimenti nella struttura organizzativa in termini di beni materiali nonché di limitare la responsabilità di coloro che investono e promuovono l’attività conservando il potere di controllo sulle decisioni dell'organo volitivo, l'Assemblea dei soci.
Viene meno, in sostanza, l'obbligo di inserire nello Statuto le norme sulla democraticità del rapporto associativo previste per le ASD e si applicano le norme del Codice Civile.
Non vengono meno due fondamentali norme tributarie agevolative:
1. l'articolo 148 comma 3 del TUIR (DPR 917/1986) che prevede la non commercialità degli incassi per corrispettivi legati ad attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”;
2. la possibilità di applicare la normativa della legge 398 del 1991: si tratta di una legge che prevede sia per l'imposizione diretta (IRES), assimilata alla diretta (IRAP) e indiretta (IVA) una tassazione forfetizzata molto favorevole. Su quali corrispettivi? Su tutti quelli che non sono inclusi nella definizione di cui al punto 1 con in più l'esclusione dei proventi ricavati da raccolte pubbliche di fondi e di quelli, per chi ha optato per la legge 398, relativi a due eventi annui aperti al pubblico sino a un massimo di poco superiore ai 50.000 euro.
Le SSD devono altresì rispettare nello statuto e nell'atto costitutivo altri principi:
1. gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre ASD o SSD svolgenti la stessa attività sportiva;
2. la carica di amministratore non può prevedere compensi;
3. devoluzione del patrimonio ai fini sportivi dopo lo scioglimento;
4. obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione o Ente di promozione sportiva cui si aderisce.
Ricordiamo che la SSD deve obbligatoriamente iscriversi al Registro del CONI per poter godere di tutte le agevolazioni tributarie e, disponendo di partita IVA oltre che di codice fiscale, deve entro 60 giorni dalla costituzione, presentare in via telematica il modello EAS all'Agenzia delle Entrate.
Dal punto di vista contabile, oltre alle peculiari norme e tecniche previste per le ASD, dovrà tenere le scritture previste dal Codice Civile per le società di capitali.
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