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Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai nastri di partenza

 

Il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è pronto a fare concretamente il proprio debutto a livello nazionale, è uno strumento individuato dal Titolo VI del Codice del Terzo Settore.

Solo iscrivendosi al registro è possibile definirsi Ente del Terzo Settore (ETS) nonché particolari tipologie di ETS quali le Organizzazioni di Volontariato (ODV) o le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Esiste sia una struttura statale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che soprattutto strutture operative presso le singole Regioni o le Province Autonome.

Lo scopo della tenuta di questo registro è di fornire per la prima volta nella storia una sorta di pubblicità e trasparenza a tutti gli ETS, similare a quella in vigore da decenni per le imprese commerciali.

Saranno consultabili da tutti, quindi, i dati di base, sia anagrafici che strutturali, dell'ETS nonché i rendiconti, le relazioni di missione, i bilanci sociali.

Ogni ETS iscritto dovrà dotarsi inoltre di PEC (posta elettronica certificata) e dovrà depositare annualmente bilanci e rendiconti, redatti in maniera uniforme.

Il RUNTS si compone di sezioni, ampliabili in futuro. Quelle previste attualmente:

1.    ODV;

2.    APS;

3.    Enti filantropici;

4.    Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

5.    Reti associative;

6.    Società di mutuo soccorso;

7.    Altri enti del Terzo Settore.

Per iscriversi occorre rivolgersi alle strutture regionali territoriali.

Vanno depositati documenti quali statuto, atto costitutivo, ultimi bilanci prodotti e altri allegati e dichiarazioni del rappresentante legale, schede di progetti sociali.

L'Ufficio ha tempo 60 giorni per accettare, rifiutare o chiedere implementazioni della domanda presentata.

Entro il 30 giugno di ogni anno gli ETS dovranno depositare:

1.    Rendiconti e bilanci;

2.    Rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi;

3.    Modifiche delle informazioni anagrafiche e di altre informazioni già comunicate.

E' importante la norma per cui qualsiasi variazione, deposito o iscrizione nel RUNTS è opponibile a terzi entrati in contatto con l'ETS solo dopo l'avvenuta pubblicazione nel Registro stesso a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Le ODV e le APS già esistenti saranno iscritte automaticamente nel Registro, ma le strutture territoriali potranno chiedere ulteriori dati mancanti.

Il RUNTS verrà revisionato ogni tre anni e ogni iscritto dovrà mantenere i requisiti per l'iscrizione pena la cancellazione dal Registro stesso.

Ricordo, infine, che competente per ogni decisione del RUNTS è il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).


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