Il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è pronto a fare concretamente il proprio debutto a livello nazionale, è uno strumento individuato dal Titolo VI del Codice del Terzo Settore.
Solo iscrivendosi al registro è possibile definirsi Ente del Terzo Settore (ETS) nonché particolari tipologie di ETS quali le Organizzazioni di Volontariato (ODV) o le Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Esiste sia una struttura statale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che soprattutto strutture operative presso le singole Regioni o le Province Autonome.
Lo scopo della tenuta di questo registro è di fornire per la prima volta nella storia una sorta di pubblicità e trasparenza a tutti gli ETS, similare a quella in vigore da decenni per le imprese commerciali.
Saranno consultabili da tutti, quindi, i dati di base, sia anagrafici che strutturali, dell'ETS nonché i rendiconti, le relazioni di missione, i bilanci sociali.
Ogni ETS iscritto dovrà dotarsi inoltre di PEC (posta elettronica certificata) e dovrà depositare annualmente bilanci e rendiconti, redatti in maniera uniforme.
Il RUNTS si compone di sezioni, ampliabili in futuro. Quelle previste attualmente:
1. ODV;
2. APS;
3. Enti filantropici;
4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
5. Reti associative;
6. Società di mutuo soccorso;
7. Altri enti del Terzo Settore.
Per iscriversi occorre rivolgersi alle strutture regionali territoriali.
Vanno depositati documenti quali statuto, atto costitutivo, ultimi bilanci prodotti e altri allegati e dichiarazioni del rappresentante legale, schede di progetti sociali.
L'Ufficio ha tempo 60 giorni per accettare, rifiutare o chiedere implementazioni della domanda presentata.
Entro il 30 giugno di ogni anno gli ETS dovranno depositare:
1. Rendiconti e bilanci;
2. Rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi;
3. Modifiche delle informazioni anagrafiche e di altre informazioni già comunicate.
E' importante la norma per cui qualsiasi variazione, deposito o iscrizione nel RUNTS è opponibile a terzi entrati in contatto con l'ETS solo dopo l'avvenuta pubblicazione nel Registro stesso a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.
Le ODV e le APS già esistenti saranno iscritte automaticamente nel Registro, ma le strutture territoriali potranno chiedere ulteriori dati mancanti.
Il RUNTS verrà revisionato ogni tre anni e ogni iscritto dovrà mantenere i requisiti per l'iscrizione pena la cancellazione dal Registro stesso.
Ricordo, infine, che competente per ogni decisione del RUNTS è il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
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