Passa ai contenuti principali

Enti No Profit: i controlli del revisore

 

Con la riforma del Terzo Settore compare  sempre piu' spesso per un ente non commerciale la necessità o anche la volontà di affidarsi a un organo di revisione.

Enti no profit e organo di revisione: un binomio non molto presente nell'ordinamento giuridico italiano ad eccezione degli enti di dimensioni più grandi, aventi natura di ente nazionale o con personalità giuridica.

La riforma del Terzo Settore, in corso di attuazione, allarga i confini entro cui questo binomio andrà a concretizzarsi.

E', quindi, importante sapere per un ente no profit o anche ETS di dimensioni non rilevanti cosa l'organo di revisione può o deve verificare.


Accertamenti preliminari

In via preliminare il revisore dovrebbe inquadrare l'ente da sei punti di vista:

1.    assetto organizzativo (organigramma);

2.    patrimonio netto (crediti e debiti, beni durevoli con un valore di mercato, garanzie e fidejussioni, le fonti di finanziamento dell'ente);

3.    attività svolte (progetti, utenti, risultato di tutte le gestioni interne);

4.    assetto del personale (collaboratori e dipendenti);

5.    dettaglio dei progetti in corso e conclusi;

6.    assetto istituzionale (verifica delle riunioni degli associati e del direttivo, relazioni con i portatori di interessi nell'ente).

In merito alle gestioni interne suddividiamo le seguenti:

1.    istituzionale tipica;

2.    commerciale (deve rimanere minoritaria in termini di entrate eccetto ASD);

3.    patrimoniale;

4.    finanziaria;

5.    raccolta fondi;

6.    straordinaria.


Verifiche principali

La prima verifica attiene al rispetto delle norme tipiche di ogni ente e in particolare il rispetto di quelle che consentono le agevolazioni di carattere tributario, ovvero il rispetto dello svolgimento primario di attività non commerciali.

A tal fine ci si documenta con la Relazione di Missione contenuta nel bilancio e, soprattutto, con il Bilancio sociale ove presente (ad esempio coop sociali).

La seconda macro verifica che va fatta è sulle prospettive di continuità dell'ente.
Valutare:

1.    natura, significatività e ricorrenza delle fonti di finanziamento;

2.    caratteristiche della gestione operativa.

Nei piccoli enti il rendiconto della gestione operativa è spesso redatto con criteri di cassa, ma la valutazione del revisore dovrebbe tenere conto anche di elementi "economici" quali ammortamenti ed oneri figurativi per il personale volontario impiegato.

L'analisi della gestione operativa va affiancata da gestione di attività non caratteristiche quali la gestione dei beni durevoli (investimenti e disinvestimenti), gestione dei prestiti e debiti non ricorrenti ecc...

Come in qualsiasi attività di revisione vanno verificati gli equilibri economici e finanziari sia in termini a consuntivo che a preventivo.

Infine, suggerisco due tipologie di verifiche specifiche per i nuovi ETS: il rispetto della gratuità delle cariche amministrative e il rispetto delle norme di gestione volontari (registro, assicurazione).

Rimane saldo per tutti gli enti il rispetto della democraticità della struttura interna.


Commenti

Post popolari in questo blog

Amatori sportivi volontari e lavoratori sportivi nelle ASD e nelle SSD

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma del diritto sportivo è proprio l'aspetto giuslavoristico e quello della tutela assicurativa e pensionistica Il 1 settembre 2021 dovrebbe (il condizionale è d'obbligo in Italia) entrare in vigore una parte importante di quella che è considerata una vera e propria riforma della disciplina giuslavoristica e contributiva del lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico. Scompare, infatti, la distinzione storica professionista/dilettante per introdurre una dicotomia ancora più marcata tra due tipi di nuove figure:  l'operatore sportivo volontario  (che definirei OSV) e  il lavoratore sportivo  (che definirei LS). L'OSV è un  volontario , un soggetto che presta la propria opera nelle ASD senza ricevere, sia in modo diretto che indiretto, alcuna retribuzione o mirare a finalità di lucro. Facciamo però un paio di premesse. Chi sono le ASD e le SSD che applicano la normativa agevolata? Si tratta di  associazioni  (ASD) o

Cancellare i debiti e tornare a vivere

Non è molto diffusa in Italia la conoscenza sulle leggi esistenti che tutelano coloro che si trovano in uno stato in cui il proprio patrimonio personale non è sufficiente a far fronte ai propri debiti, ovvero in uno stato che si puo' definire di "sovraindebitamento". Si tratta di debiti verso società finanziarie per prestiti personali, mutui stipulati con banche ed istituti finanziari, ma anche debiti verso l'Agenzia delle Entrate o l'INPS o enti locali come Comune, Regione, per tasse, contributi e tributi in genere. La prima legge in materia risale al 2012 ma di recente, nel mese di luglio 2022, è entrato in vigore un insieme di leggi in materia di crisi da insolvenza , sia di impresa che personale di persone fisiche, conosciuto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs.14/2019). Un intervento organico che non ha del tutto spazzato via però la legge del 2012; un intervento però importantissimo, che ha innovato e, forse, migliorato, tutto

APS, ODV, Enti del Terzo Settore: i limiti alle tariffe ed il mantenimento della qualifica di ente non commerciale

La basilare gratuità delle prestazioni Lo spirito con cui nasce la riforma del Terzo Settore è impregnato del concetto di gratuità delle prestazioni che un tipico ente del Terzo Settore, non impresa, dovrebbe fornire. Le fonti di finanziamento di tali enti, proprio perchè dotati del “bollino” di qualità di iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrebbero sorgere da finanziamenti pubblici e privati, donazioni, elargizioni. Tuttavia quasi mai queste fonti si rendono sufficienti a coprire costi e spese. Una APS (Associazione di Promozione Sociale) ma anche una ODV (Organizzazione Di Volontariato) spesso devono chiedere contributi specifici a titolo di rimborso delle spese sostenute sia per la cessione di beni che per la prestazione di servizi che non sono considerati “commerciali” ovvero delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017), incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amm