Passa ai contenuti principali

Commercialità o meno degli incassi di associazioni non ETS

 Il Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 costituisce il cosiddetto “Codice del Terzo Settore”, ovvero una raccolta codificata ed organica di norme che disciplinano solo ed esclusivamente gli enti non commerciali (ad esempio, associazioni od organizzazioni di volontariato) che si iscriveranno ad un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tratteremo in un altro articolo le modalità di iscrizione a detto registro.

Cosa accade, invece, alle associazioni che non si iscrivono?

Per esse continueranno ad essere applicate le norme tributarie in vigore mentre alcune norme di carattere civilistico saranno di fatto abrogate con l'entrata in funzione del RUNTS (ad esempio, le norme in vigore per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di fatto obbligate a iscriversi al suddetto registro).


Il caso delle associazioni che non si iscrivono al RUNTS

Per questa tipologia di associazioni continueranno ad applicarsi le seguenti norme di tipo tributario:

1.    Articolo 143 comma 3 TUIR (DPR 917/1986) (tema le raccolte pubbliche di fondi e i contributi pubblici);

2.    Articolo 144 commi 2,5 e 6 TUIR (DPR 917/1986) (tema gli obblighi contabili);

3.    Articolo 148 TUIR (DPR 917/1986) (enti di tipo associativo);

4.    Articolo 149 TUIR (DPR 917/1986) (perdita della qualifica di ente no profit);

5.    Legge n. 398/1991 (sistema forfettario di determinazione del reddito per ASD e altre tipologie di enti no profit).


Le attività commerciali e non commerciali delle associazioni non ETS

La base normativa è, dunque, da ricercarsi nell'articolo 148 del TUIR sopra citato.

In generale, non sono considerate “commerciali” le attività svolte dalle associazioni nei confronti dei soci, associati o partecipanti se conformi alle attività istituzionali.

Questa premessa generale non è, però, sufficiente per chiarire la norma in vigore: vediamo allora di esaminare due casi concreti di incassi, i più ricorrenti nella fattispecie generale sopra citata: il caso dei contributi o quote associative e quello dei corrispettivi (o contributi) per lo svolgimento di servizi o cessione di beni inerenti i fini dell'associazione.


Le quote associative

Questi incassi hanno la caratteristica che sostengono l'associazione senza una diretta prestazione di servizio ricevuta dal socio: vanno a coprire le spese generali di funzionamento e organizzazione dell'associazione attinenti ai fini istituzionali (non commerciali) dell'ente.



Sono spesso richieste in fase di iscrizione all'associazione e di mantenimento dell'iscrizione, ma attenzione, possono anche riguardare eventi straordinari con spese non preventivate, ma necessarie a mantenere in vita l'associazione stessa.

Questa tipologia di incassi è considerata non commerciale purché chiaramente l'associazione svolga attività istituzionale in modo concreto e veritiero.

Il socio riceve in cambio della quota il diritto di partecipare alla vita associativa, così come regolato nello statuto e/o nei regolamenti interni, ma non riceve una prestazione specifica di un servizio o di un bene.

Le quote associative dovrebbero coprire le spese generali, come ad esempio il costo del commercialista o l'affitto della sede.


I contributi ai corsi e alle attività svolte dall’associazione

In questo caso vale la pena di “accendere” la classica “lampadina”.

Si tratta degli incassi dei corrispettivi che vengono chiesti per partecipare a un corso, un seminario, un convegno o un qualsiasi evento oppure per la cessione di qualche bene (ad esempio magliette, gadgets, beni autoprodotti in laboratori didattici ecc...).

Per evitare che si debba aprire una partita IVA ed emettere fattura e, quindi, considerare non commerciali tali incassi, rammentate il seguente vademecum:

1.    Gli eventi, i corsi o i seminari devono rientrare nell'attività istituzionale prevista dallo statuto e nei fini generali di tipo sociale che l'ente dovrebbe perseguire in via prioritaria;
2.    Non ci deve essere un'organizzazione “rilevante” a monte;

3.    Solo i soci o partecipanti all'attività possono accedere ai servizi offerti o ricevere i beni proposti dall'associazione;

4.    Il prezzo richiesto non deve essere superiore ai costi diretti che l'associazione sostiene per produrre quel servizio o quel bene.

Approfondiremo casi specifici di associazioni in un altro articolo; tuttavia, a corredo del sopra citato vademecum mi preme rilevare che occorre la massima attenzione in caso di pubblicizzazione di eventi e corsi: una massiccia campagna pubblicitaria (come talvolta osservo per corsi di vario tipo) potrebbe configurare agli occhi del fisco un'organizzazione ai sensi del punto 2 obbligando l'associazione ad aprire una partita IVA e a tenere le scritture contabili.

Infine, sottolineo che anche la figura del “partecipante” tutela in qualche modo l'associazione, soprattutto nel caso di associazioni culturali che svolgono attività a favore di scolaresche e studenti.

Last but not least, la difficoltà di applicazione del punto 4: i costi diretti! E' curioso come il fisco rimandi ad un concetto tanto caro a chi trascorre o ha trascorso ore e ore su libri di ragioneria applicata ed economia aziendale! Ma lo spiegheremo...


Commenti

Post popolari in questo blog

Amatori sportivi volontari e lavoratori sportivi nelle ASD e nelle SSD

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma del diritto sportivo è proprio l'aspetto giuslavoristico e quello della tutela assicurativa e pensionistica Il 1 settembre 2021 dovrebbe (il condizionale è d'obbligo in Italia) entrare in vigore una parte importante di quella che è considerata una vera e propria riforma della disciplina giuslavoristica e contributiva del lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico. Scompare, infatti, la distinzione storica professionista/dilettante per introdurre una dicotomia ancora più marcata tra due tipi di nuove figure:  l'operatore sportivo volontario  (che definirei OSV) e  il lavoratore sportivo  (che definirei LS). L'OSV è un  volontario , un soggetto che presta la propria opera nelle ASD senza ricevere, sia in modo diretto che indiretto, alcuna retribuzione o mirare a finalità di lucro. Facciamo però un paio di premesse. Chi sono le ASD e le SSD che applicano la normativa agevolata? Si tratta di  associazioni  (ASD) o

I soci lavoratori e i soci volontari nelle cooperative sociali

  Le cooperative sociali costituiscono una delle forme giuridiche mediante cui viene svolta l' impresa sociale e fanno parte del cosiddetto Terzo Settore. La normativa che le regola deve, quindi, fondersi o integrarsi con quella che disciplina gli Enti del Terzo Settore (ETS) e in particolare l'Impresa Sociale. Le categorie di soci nelle cooperative sociali Nelle cooperative, in generale, sono due le categorie di soci: quelli interessati al rapporto o scambio mutualistico cui è mirata l'attività ( soci cooperatori ) e quelli interessati ad investire nel capitale della coop per ragioni di mero interesse finanziario ( soci finanziatori ). Per entrambi vigono limiti connessi alla figura di socio: per i cooperatori vi sono divieti di ricevere utili o quote delle riserve di patrimonio netto sia durante la vita della cooperativa che in occasione dello scioglimento della stessa, per i finanziatori vigono limiti in sede di potere di voto e di scelte “politiche” all'interno d

Il nuovo regime fiscale delle attività commerciali svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS)

  Il 1 gennaio 2022 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regime fiscale per le attività commerciali, di carattere secondario rispetto alle attività principali, svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS). Tale regime è stato disciplinato nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017). Ho usato il verbo condizionale in quanto l'effettiva entrata in vigore è legata da un lato all'attivazione pratica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dall'altro all'autorizzazione necessaria della Commissione dell'Unione Europea, in quanto il regime fiscale disciplina anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplina che va necessariamente armonizzata tra gli stati facenti parti dell'Unione Europea. In questo articolo tratto in modo specifico il nuovo regime fiscale previsto per le Associazioni di Promozione Sociale (APS). CHI SONO LE APS? Le APS sono enti “no profit” cui lo Stato ha da sempre fornito tutele e pri