Ricorre molto frequentemente che nell'ambito di un'attività economica esercitata sia in forma d'impresa, sotto qualsiasi forma giuridica (impresa individuale o societaria) sia in forma di libera professione intellettuale, si verifichi il cosiddetto "autoconsumo" di beni e servizi.
È un'ipotesi che ricorre tutte le volte che chiudiamo un'attività, anche in forma di impresa individuale, ovvero di studio professionale singolo o associato.
I beni e i servizi in questione sono quelli acquistati dall'esercente l'attività economica ovvero direttamente prodotti o realizzati.
Cosa significa "autoconsumo"?
Si tratta di una destinazione dei suddetti fattori produttivi ovvero dei prodotti o servizi realizzati dall'attività a fini estranei alla stessa come ad esempio al consumo personale dell'imprenditore, dei suoi famigliari o del professionista e dei suoi famigliari o comunque, in ogni caso, quando i beni e i servizi sono destinati a finalità estranee a quelle dell'attività economica esercitata.
In tutti i casi trattasi di "autoconsumo esterno" da distinguersi da quello "interno" alla struttura e/organizzazione destinata all'esercizio dell'attività economica (ad esempio quando i fattori produttivi vengono impiegati nella realizzazione del bene o servizio che vendiamo).
L'autoconsumo esterno è rilevante ai fini IVA mentre quello interno no. Entrambi hanno una rilevanza, seppur differente, ai fini delle imposte dirette.
Ci occupiamo oggi dell'autoconsumo esterno e di un caso particolare: l'autoconsumo di un'autovettura da parte di un professionista.
Essendo rilevante ai fini IVA, in occasione dell'autoconsumo l'imprenditore individuale o il professionista dovranno:
1. emettere una autofattura, numerata progressivamente;
2. determinare la corretta base imponibile ai fini IVA;
3. determinare la corretta aliquota IVA vigente al momento dell'autoconsumo per quel bene o quel servizio specifico;
4. scegliere se operare o meno la rivalsa IVA nei confronti del beneficiario del bene o servizio;
5. determinare le conseguenze ai fini delle imposte dirette nel caso di cessione di bene strumentale che possa determinare una plusvalenza o una minusvalenza sia di natura contabile sia natura contabile e/o fiscale ai fini delle corrette contestuali rilevazioni contabili nel Libro Giornale o nel Registro Cronologico e di conseguenza nel Bilancio di esercizio ed infine nel modello di dichiarazione dei redditi.
Le società emetteranno una fattura nei confronti, ad esempio, di uno dei soci o dei suoi famigliari beneficiari del bene o servizio.
Come determinare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA?
Entrano in gioco due elementi:
1. il prezzo di acquisto storico del bene o servizio oggetto di autoconsumo ovvero il costo di produzione o di realizzazione dello stesso, entrambi determinati nel momento in cui si effettua l'autoconsumo;
2. la percentuale di IVA detratta dall'imprenditore o dal professionista in origine in occasione dell'entrata di tali fattori nel processo produttivo, tipicamente semplificato nel momento di registrazione della fattura di acquisto del bene o del servizio o dei fattori che hanno reso possibile la realizzazione del bene o del servizio autoprodotto internamente.
Circa il punto 1 non dobbiamo in modo semplicistico considerare, quindi, solo il costo storico di acquisto, ma considerare altresì il deprezzamento che il bene o servizio ha subito nel processo di utilizzo interno all'attività economica esercitata.
Va altresì tenuto conto di eventuali incrementi di valore come ad esempio per beni strumentali oggetto di manutenzioni straordinarie e migliorative! In sostanza, si deve appurare quello che è il valore residuo del bene al momento del prelievo.
Per i beni strumentali è opportuno considerare le quote di ammortamento stanziate fiscalmente e dedotte a tali fini.
Ai fini delle imposte dirette per i beni strumentali autoconsumati e della corretta applicazione dei principi contabili e di redazione del Bilancio occorre altresì determinare il "valore normale" del bene al momento dell'autoconsumo.
Confrontando tale valore con quello residuo, sia contabile sia fiscale, possiamo rilevare l'emergere di una plusvalenza o di una minusvalenza sia di natura contabile che di natura fiscale.
Non è detto che i due valori coincidano.
Il valore normale fa riferimento a situazioni di mercato di libera concorrenza, con uno stadio di commercializzazione similare al tempo e luogo in cui avviene l'autoconsumo.
Il valore residuo fa riferimento alla differenza contabile (ribaltabile in tutto o in parte fiscalmente) tra i valori storici di carico in contabilità del bene strumentale e il totale delle quote di deprezzamento rilevate annualmente. In tale calcolo, come già detto, incidono anche rivalutazioni o svalutazioni ovvero capitalizzazioni di costi per incrementi di valore straordinari.
Ai fini delle imposte dirette per i beni acquistati non strumentali o prodotti per la vendita ovvero per i servizi prodotti per la loro cessione, l'operazione di autoconsumo genera esclusivamente componenti positivi di reddito tradizionale (tipici): ricavi per l'impresa, compensi per il professionista.
Il caso di autoconsumo di un'autovettura a uso promiscuo
Esaminiamo il caso di un imprenditore individuale o di un professionista che chiude l'attività e deve "autoconsumare" un bene strumentale, un'autovettura usata in modo promiscuo per l'attività esercitata e soggetta, quindi, a limiti di deducibilità ai fini delle imposte dirette e di detraibilità ai fini dell’imposta indiretta principale, l'IVA.
Se l'IVA non è stata detratta totalmente, come nel caso specifico, ai sensi dell'art.19 bis del DPR 633/1972 (in tal caso al momento al 40% dell'ammontare) o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando la base imponibile (determinata ordinariamente come sopra descritto) per la percentuale detraibile.
Il principio è semplice: a valle abbiamo lo stesso trattamento applicato a monte!
Lo stesso trattamento ai fini delle imposte dirette: trattandosi di bene strumentale (cespite) la rilevanza fiscale dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza (determinati come sopra descritto) tiene conto del limite di deducibilità fiscale dei costi di acquisto e di mantenimento dell'autovettura, attualmente pari al 20%.
Riferimenti normativi:
Ai fini IVA D.P.R. 633/1972
Articolo 2 c.2 n.5
Articolo 13 c.2 lett. C
Articolo 19 e 19 bis
Ai fini IMPOSTE DIRETTE D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Articolo 54 c.1 bis e 1 ter (professionisti e lavoro autonomo)
Articolo 86 c.1 lett. c) e comma 3 (imprenditore)
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